sport-r3gyvr6fykih8e5kk1tac3on1n6zio1zh5d2rplfog
imgi_1_logo sud sport

PAGINE

Categorie

Categorie

Lo Sport come lo raccontiamo noi

sudpalermo_logo
press2a
hitech-r3gyukvpf0wkpxv0f1j2pwcwbazgwae2bc0869c5gg
style-r3gyxz2q3hjun8xilickq1itje96oxv644tck8ayzk
sudlife-r3gywm7483oxviwiix7z4duuncy3koh4lew3lubfz4
sudarte-r3gyw83jdl5n1dgzt94kkzexqkvld7x5jh3teowckg
gusto-r3gyriwl7eq0zkar97zq463yt81ivp9gw7of0vv7og
salute-r3gyuy1g2pel8hbwa77uot1cmp6lw1ub1550w4sn1c

facebook
instagram
youtube
whatsapp
Basket Giarre, quattro nuovi arrivi e un ritorno: anche Mavilia alla corte di VastaIl Catania ingrana la marcia e parte: 4 a 0 al Cosenza al MassiminoCadere a un passo dal sogno e riprovarci sempre: Giorgia adesso è pronta per il MondialeCatania, il ds Varrà scuote i rossazzurri: «Dobbiamo svegliarci, i fischi sono giusti»Catania corre per non dimenticare: torna la Corsa del RicordoKickboxing, la Sicilia conquista Budapest: medaglie e futuro alla World Cup

Per qualsiasi informazione puoi contattarci a:

 

info@sudsport.it

IN EVIDENZA

Agenti sportivi, la riforma non scioglie il nodo fiscale: conta l’attività realmente svolta

20-08-2026 06:00

Alessandro Fragalà

Altri Sport, sport, riforma-sport, agenti,

Agenti sportivi, la riforma non scioglie il nodo fiscale: conta l’attività realmente svolta

Agenti sportivi nel limbo fiscale: la riforma non chiarisce se siano autonomi o mediatori. Decisiva l’attività svolta in ogni singolo caso.

agenti-sport.png

La riforma dello sport non è bastata.

 

La figura dell’agente sportivo continua a vivere in una zona grigia, soprattutto sul piano fiscale, dove resta ancora aperta la questione centrale: deve essere considerato un lavoratore autonomo oppure un mediatore?

 

Un interrogativo tutt’altro che teorico.

 

Dalla risposta dipendono il regime applicabile ai compensi, gli obblighi tributari e, in alcuni casi, l’applicazione della ritenuta del 30 per cento prevista per determinate attività di intermediazione.

 

A riaccendere il dibattito è stata una recente pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari.

 

I giudici, con la sentenza 136/1/2026, hanno messo in discussione la possibilità di attribuire automaticamente all’agente sportivo una qualifica fiscale sulla base della sola iscrizione a un registro o della definizione formale contenuta nelle norme.

 

Il caso e la nuova definizione di agente sportivo

La controversia esaminata dai giudici sardi riguardava l’applicazione della ritenuta del 30 per cento ai compensi versati da una società calcistica di Serie A ad una società di agenti sportivi con sede nel Principato di Monaco.

 

Secondo la Commissione tributaria, per stabilire il corretto trattamento fiscale non sarebbe sufficiente fermarsi all’etichetta professionale.

 

Occorre verificare, concretamente, quali prestazioni siano state svolte e quale ruolo abbia ricoperto l’agente.

 

La disciplina introdotta dal decreto legislativo 37/2021, successivamente precisata dal Dpcm del 28 novembre 2025, descrive infatti l’agente sportivo come una figura più complessa rispetto al tradizionale mediatore.

 

Non soltanto un soggetto che mette in contatto le parti, dunque, ma un professionista che può offrire assistenza, consulenza e supporto nella conclusione dei contratti.

 

Un profilo che avvicina l’attività al lavoro autonomo professionale.

 

Non basta l’iscrizione al registro

Il punto decisivo è proprio questo.

 

Per i giudici non si può ricondurre automaticamente ogni attività dell’agente sportivo alla mediazione, né escluderla soltanto richiamando la nuova definizione normativa.

 

Bisogna andare oltre.

La valutazione deve riguardare il contenuto effettivo dell’incarico, le modalità con cui è stato eseguito e il tipo di prestazione resa.

 

Se l’attività consistesse prevalentemente nell’assistenza professionale, nella consulenza e nella tutela degli interessi dell’atleta o della società, potrebbe essere qualificata come lavoro autonomo.

 

Se, invece, il ruolo svolto è essenzialmente quello di mettere in contatto due o più soggetti per favorire la conclusione di un contratto, emergono maggiormente gli elementi tipici della mediazione.

 

La stessa normativa, del resto, contempla entrambe le dimensioni.

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 37/2021 disciplina il contratto di mandato sportivo, mentre altre disposizioni definiscono l’agente come il soggetto che mette in relazione le parti per favorire il rinnovo o la conclusione di un contratto di lavoro sportivo.

 

Una sovrapposizione che alimenta ancora l’incertezza.

 

La sostanza prevale sulla forma

 

La sentenza della Corte tributaria di Cagliari indica quindi una strada precisa: la qualificazione fiscale non può dipendere soltanto dal titolo professionale o dall’appartenenza a un albo.

 

Conta ciò che l’agente fa davvero.

 

Ogni rapporto dovrà essere analizzato singolarmente, verificando se prevalga la consulenza professionale oppure l’intermediazione. Una distinzione destinata ad avere conseguenze concrete anche per società, atleti e operatori chiamati a gestire pagamenti, ritenute e contratti.

 

La riforma ha certamente valorizzato la componente professionale dell’attività.

 

Non ha però cancellato tutti i dubbi interpretativi, lasciando agli operatori e alla giurisprudenza il compito di ricostruire, caso per caso, la natura delle prestazioni.

Federazioni ancora in ritardo

 

Al quadro fiscale incerto si aggiungono le differenti velocità delle federazioni sportive nell’adeguamento dei propri regolamenti.

 

La Federazione italiana giuoco calcio ha approvato il nuovo regolamento per gli agenti sportivi, prevedendo un titolo abilitativo nazionale e il superamento di una prova organizzata dal Coni.

 

 Anche la Federazione italiana pallacanestro ha disciplinato l’attività degli agenti operanti nei campionati professionistici.

La Federazione italiana tennis e padel ha aggiornato il proprio regolamento alla fine del 2025, definendo requisiti, iscrizione nell’elenco federale e obblighi legati al mandato.

 

Più arretrata appare invece la situazione della Federazione ciclistica italiana.

 

Non risulta ancora pubblicato il nuovo regolamento, anche se il Consiglio federale avrebbe già trasmesso al Coni una disciplina transitoria per affrontare i problemi legati alle abilitazioni riconosciute dall’Unione ciclistica internazionale.

 

Un mestiere ancora in bilico

La figura dell’agente sportivo resta dunque sospesa fra due identità.

 

Da una parte il consulente che assiste atleti e società con competenze professionali specifiche, dall’altra l’intermediario che favorisce l’incontro fra domanda e offerta.

 

La normativa prova a tenere insieme entrambe le funzioni.

 

Sul piano fiscale, però, questa convivenza produce ancora dubbi e contenziosi.

 

La soluzione, almeno per il momento, non sta in una classificazione valida per tutti.

 

Servono contratti chiari, incarichi dettagliati e una verifica puntuale delle prestazioni effettivamente rese, perché nel nuovo ordinamento sportivo il nome attribuito al professionista conta, ma ciò che conta davvero è il lavoro che svolge.

 

Direttore editoriale

Pierluigi Di Rosa

Direttore Responsabile

Alessandro Fragalà

Sudsport è una testata del Gruppo SudPress

Registrazione Tribunale di Catania n. 18/2010 – PIVA 05704050870 - ROC 180/2021 Edito da: Sudpress S.r.l. zona industriale, c.da Giancata s.n. – 95121 Catania

imgi_1_logo sud sport

La tua pubblicità su SudSport passa da qui! 

Scopri le opportunità, invia una richiesta

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder