
Dall'edizione di settembre del cartaceo di SudPress il focus dell'avvocato Giuseppe Rapisarda dedicato alla questione del vecchio marchio del Calcio Catania Spa
Il prossimo 15 ottobre avrà inizio la gara pubblica competitiva che porterà all’aggiudicazione del marchio del Calcio Catania Spa.
In verità da quel momento saranno trascorsi quasi 5 anni dalla dichiarazione di fallimento dello storico club rossazzurro e per tutto quanto il tempo una delle richieste più pressanti di buona parte della tifoseria catanese ha riguardato proprio il "quando" lo stemma a loro caro sarebbe stato ripreso dalla nuova società, per suggellare una ideale continuità storica così come accaduto per situazioni identiche in ogni parte di Italia.
Solo che a Catania, il "tempo" è apparso di gran lunga superiore rispetto ad altri distretti di Corte di Appello tanto da dare alla vicenda quasi le caratteristiche di una telenovela.
Dal 22 dicembre 2021, momento nel quale è stato decretato il fallimento al 15 ottobre 2022 il marchio del Catania 1946 è rimasto metaforicamente chiuso in un cassetto del Tribunale.
Credo che l'operatore di diritto debba spogliarsi dei panni del “guelfo” o del “ghibellino”, sfuggendo alla tentazione di addossare le
responsabilità alla curatela, come fatto avventatamente da qualche dirigente del Catania Fc, siccome riconoscendo tuttavia che i quasi 5 anni trascorsi non siano interamente ascrivibili al tentennare sulla questione della società di Pelligra.
Sappiamo infatti che il codice della crisi di impresa e della insolvenza prevede che i beni acquisiti all'attivo della procedura siano stimati da esperti.
La stima impedisce che il marchio, un bene immateriale che spesso possiede un valore strategico o commerciale autonomo, venga svenduto danneggiando le pretese dei creditori.
Ed allora serve la perizia a fissare la base d'asta o a giustificare l'accettazione di una proposta di acquisto.
Un valore certificato da un professionista che protegga il curatore e l'acquirente da future azioni di responsabilità o impugnazione dei creditori.
Con l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e della insolvenza si è prodotto un cambiamento delle modalità di gestione degli asset immateriali come il marchio.
Il marchio aziendale proprio a partire dal 2022 rientra a pieno titolo tra i beni gestiti dal curatore al pari di immobili, crediti e macchinari.
La valutazione economica del marchio è distinta dal valore contabile iscritto in bilancio.
Ciò ci consente di affermare che equiparazioni con situazioni antecedenti al 2022 non siano possibili.
E che il momento dirimente non è quello della dichiarazione di fallimento ma quello della valutazione del marchio in liquidazione.
Nel nostro caso attraverso il deposito della perizia di stima del 2 ottobre 2024.
Solo a partire da tale momento è possibile muovere addebiti di ritardo più o meno consapevole in capo al Catania Fc. Non prima.
Le aste e le gare originate dalle procedure fallimentari hanno tutte natura pubblica e prevedono la partecipazione nei modi e termini indicati nei provvedimenti di apertura della fase di vendita di una pluralità di soggetti.
Concionare critiche alla curatela che si muove nello più scrupoloso rispetto della procedura e nel solo esclusivo interesse dei creditori o alla partecipazione di soggetti terzi interessati, non è possibile a chi opera diritto.
Perché turbare una gara o un'asta resta un reato.
Cosa accadrà adesso? Atteso il provvedimento letto possiamo stabilire che entro il mese di ottobre il marchio del calcio Catania sarà aggiudicato.
Che sono due allo stato i soggetti giuridicamente in competizione.
Che si parte da poco più di 5000 euro come proposta irrevocabile cauzionata e che pertanto la stima in perizia di poco meno di 46 mila euro è ascesa in ragione del 10 per 100 della cauzione versata in proposta di acquisto a 55 mila euro come prezzo minimo di aggiudicazione.
Che saranno possibili rialzi in offerta di 500 euro, e che società terze possono partecipare alla gara entro il termine del 14 ottobre pv ovvero il giorno prima dell'avvio della gara.
Ultima notazione. La "presa" del marchio ha un alto valore simbolico, identitario, per i flussi di royalty che può generare, la fedeltà dei tifosi che rappresenta, la barriera competitiva che ha eretto nel sentire comune di tantissimi tifosi del Catania.
Tuttavia, non fornisce diritto alla ripresa automatica del nome Calcio Catania spa che resta, ahimè, dentro le maglie del fallimento.
Aggiudicarsi il marchio produce i diritti di proprietà industriale sul segno ma non opera alcun subentro nella precedente ragione sociale.
Potrà essere associato al logo ripreso un nome simile ma non identico alla società fallita.
Ciò solo al fine della chiarezza provando così a sgomberare il campo dalle incertezze o inesattezze emerse negli ultimi tempi sull'argomento.










